METS Percorsi D'Arte

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e obbiettivi dell’associazione

L'associazione culturale, apolitica e senza scopi di lucro denominata

"METS Percorsi D'Arte" in forma abbreviata "METS"

più avanti chiamata per brevità "associazione", nasce con l'obiettivo di riunire tutti coloro che, essendo estimatori, studiosi o collezionisti d’arte e, in particolare, di opere di pittori e scultori italiani del XIX secolo e XX secolo, si propongono di promuoverne e approfondirne la conoscenza.

Art. 2 – Sede dell’associazione

L'associazione ha sede a Novara, Rotonda Massimo D'Azeglio n.7.

Potranno essere istituite sedi secondarie in ogni altro luogo che sia ritenuto dal Consiglio Direttivo meritevole di una stabile organizzazione, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Scopo e attività dell’associazione

L'associazione, allo scopo di divulgare, valorizzare e celebrare l’arte e, in particolare, promuovere la conoscenza di pittori e scultori italiani del XIX e XX secolo potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

a)  esaminare, studiare, autenticare e documentare le opere di artisti prevalentemente italiani e, in particolare, di pittori e scultori del XIX secolo e XX secolo;

b)  raccogliere, catalogare ed archiviare documentazione relativa a opere di detti artisti prendendo visione diretta di tutte quelle opere per le quali non risultino esaurienti la documentazione raccolta e le indagini condotte;

c)  pubblicare, direttamente o in collaborazione con terzi, documenti, saggi, cataloghi, lettere, bibliografie e opere letterarie in genere; organizzare direttamente o in collaborazione con terzi convegni, seminari, conferenze, esposizioni, mostre e iniziative culturali in genere;

d)  realizzare e/o produrre, direttamente o in collaborazione con terzi, documentari, film e prodotti audiovisi e contenuti multimediali e digitali in genere;

e)  fondare centri di studio o musei;

f) tutelare l’arte e in particolare la figura dei pittori e scultori italiani del XIX e XX secolo difendendo il loro patrimonio artistico dalle contraffazioni e dagli illeciti.

L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività di natura patrimoniale, economica e/o finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi il tutto nel rispetto della normativa vigente in tema di attività riservate. In particolare l’associazione potrà svolgere attività commerciale allo scopo di finanziare l’attività istituzionale sopra descritta.

L'attività dell'associazione è senza fini di lucro. Il patrimonio accumulato sarà impiegato per la vita dell'associazione ed il raggiungimento dei suoi scopi ed anche per l'acquisto di opere, oggetti, documenti, riguardanti gli artisti, la vita ed il loro mondo e in genere per valorizzare il patrimonio artistico, eventualmente anche attraverso la locazione o l'acquisto di beni necessari per l'attività gestionale dell'associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

SOCI

Art. 4 – Categorie di soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- ordinari;

- fondatori;

- onorari.

Soci ordinari: sono quelle persone che scelgono di impegnarsi a contribuire alle attività dell'associazione con le modalità definite all'articolo successivo.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo o che hanno assunto tale qualifica per nomina da parte dell’assemblea con le modalità di cui al successivo art. 13; essi contribuiscono alle attività dell'associazione con le stesse modalità dei soci ordinari e il loro numero non può essere superiore a 4.

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Soci ordinari

I soci ordinari sono coloro che decidono di impegnarsi nel sostegno all'attività dell'associazione.

L'aspirante socio deve comunicare la propria decisione di aderire all'associazione tramite comunicazione scritta al Segretario - se nominato - o in assenza al Presidente.

I contributi annuali sono dovuti per l'intero ammontare anche se l'iscrizione avviene nel corso dell'esercizio.

All'aspirante socio deve esser consegnata copia aggiornata dello statuto.

Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, accetterà l'iscrizione di chiunque dimostri una sincera volontà di contribuire allo scopo dell'associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che agli altri diritti statutari, hanno diritto sia al voto in seno all'assemblea dei soci sia di essere eletti alle cariche sociali.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'assemblea o dal consiglio direttivo.

Art. 7 – Cessazione della qualifica di socio

La cessazione dalla qualifica di socio può avvenire per le seguenti ragioni:

-  libera scelta da parte del singolo socio, il quale comunicherà per iscritto al Segretario la propria volontà di uscita dall'associazione;

-  delibera motivata del Consiglio Direttivo a fronte di provata azione in contrasto con i principi etici e la missione dell'associazione;

-  morte del socio;

-  mancato pagamento della quota associativa.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa ad eccezione dei finanziamenti effettuati dai medesimi a favore dell'associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – Esercizio sociale

L'esercizio inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 – Convocazione delle assemblee

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci, per l'approvazione del bilancio, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante lettera raccomandata A/R, ovvero e-mail, fax, sms, telegramma etc., inviata a tutti i soci almeno sette giorni (di calendario) prima su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno tre dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

-  giorno, ora e sede della riunione;

-  ordine del giorno, ovvero l'elenco degli argomenti che saranno trattati;

-  un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente.

Nel caso in cui l'assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.

Art. 10 – Validità delle assemblee

Le assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci ordinari con diritto al voto ed almeno un socio fondatore o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti, purché sia presente almeno un socio fondatore.

Le assemblee straordinarie sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci ordinari con diritto al voto ed almeno un socio fondatore.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano. L'assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario salvo i primi nominati in sede di costituzione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti dei presenti, anche per delega che potrà essere rilasciata a componenti del Consiglio Direttivo.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno un socio fondatore.

Per le decisioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio e la modifica dello scopo dell'associazione occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in ogni caso di tutti i soci fondatori.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Nel caso di deliberazioni assembleari con parità di voti, il voto del presidente avrà validità doppia.

Art. 12 – Compiti dell’assemblea

Sono compiti dell'assemblea:

in sede ordinaria:

- la nomina o sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo;

- l'approvazione dei bilanci e delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;

- la nomina di "soci onorari" su proposta  del Consiglio Direttivo;

- l’attribuzione della qualifica di “socio fondatore” su proposta unanime dei Soci Fondatori che risultino iscritti all’associazione alla data della delibera;

in sede straordinaria:

- il trasferimento della sede dell'associazione;

- l'approvazione di modifiche dello statuto;

- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, su decisione dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto.

I soci fondatori hanno il diritto di nominare i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore dei Conti (se nominato).

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio Direttivo e deve essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea dei soci o di altri organi.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

-  approvare i progetti da realizzare e le relative modalità di partecipazione;

-   approvare iniziative volte alla raccolta fondi necessari per la realizzazione dei progetti e, più in generale, per lo la gestione e lo svolgimento delle attività associative;

-  deliberare sull'ammissione e l'eventuale esclusione dei soci;

-  la definizione annuale dell'importo della quota associativa e quella relativa ad eventuali corrispettivi specifici;

-  la predisposizione di eventuali regolamenti interni relativi alle attività sociali;

-  la convocazione delle assemblee;

-  osservare e far osservare tutte le delibere delle assemblee;

-  l'attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonchè eventuali mandati particolari;

-  la redazione del bilancio annuale per l'esercizio in corso;

-  la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali ed il coordinamento delle stesse;

-  la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;

-  gestire in generale l'associazione in ogni suo aspetto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere in più luoghi, audio-video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

-  che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

I compiti principali del Presidente, che deve essere un membro del Consiglio Direttivo, sono i seguenti:

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

- agire in nome e per conto dell’associazione nello svolgimento dell’attività istituzionale di cui all’art. 3, primo comma.

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

- prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, le decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;

- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo della associazione.

Il Vice Presidente, che deve essere un membro del Consiglio Direttivo, coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario - che può essere anche un membro del Consiglio Direttivo - collabora con il Presidente per l'attuazione delle iniziative e di ogni attività deliberata dal Consiglio.

La durata in carica del Segretario è pari a quella del Presidente.

Cura assieme al Presidente la tenuta dei libri sociali.

Il Segretario deve trascrivere su appositi registri i nomi dei soci nonché comunicare al Consiglio la richiesta di ingresso o di uscita dei soci che manifestino tale volontà.

Art. 17 - Tesoriere

Il Tesoriere - che deve essere un membro del Consiglio Direttivo – gestisce e amministra le risorse economiche e il patrimonio dell’associazione.

Provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla predisposizione della bozza del rendiconto.

Rappresenta l’associazione e agisce in nome e per conto di quest’ultima nello svolgimento delle attività di natura economica, patrimoniale e/o finanziaria nonché delle attività commerciali di cui al precedente art. 3, secondo comma, finalizzate al sostegno di quelle istituzionali.

La durata in carica del Tesoriere è pari a quella del Presidente.

Art. 18 – Revisore dei conti

Qualora gli associati ne ravvisino la necessità possono nominare un Revisore dei Conti, al quale demandare il compito di controllo dell'amministrazione dell'associazione.

Il Revisore, che non può essere un socio fondatore, è nominato dall'assemblea. Dura in carica tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del proprio ufficio.

Il Revisore è rieleggibile.

Art. 19 – Presidente onorario

Il Presidente onorario è eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo e non assume alcuna responsabilità. Egli può assistere alle riunioni del Consiglio, esprimendo il proprio parere, senza diritto di voto.

Art. 20 – Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali non danno diritto ad alcun emolumento salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Art. 21 – Entrate, uscite e patrimonio sociale

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

-  quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;

-  contributi liberali degli aderenti;

-  contributi di privati;

-  contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

-  contributi di organismi nazionali ed internazionali;

-  donazioni e lasciti testamentari;

-  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

E' data facoltà a ciascun socio, anche singolarmente e in misura diseguale di effettuare finanziamenti infruttiferi a favore dell'associazione con diritto di restituzione degli stessi.

Il patrimonio sociale è costituito da:

a)  contributi degli aderenti;

b)  contributi di privati;

c)  quote associative;

d)  contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e private;

e)  contributi di organismi internazionali;

f)  liberalità e lasciti testamentari;

 g)  utili derivanti dalle attività svolte, quali l'esame ed autentica delle opere, pubblicazioni, convegni, manifestazioni e altre attività nel perseguimento degli scopi statutari e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'associazione.

Le uscite dell'associazione sono costituite dagli oneri per la realizzazione dei progetti selezionati ed, in generale, i costi di gestione dell'associazione stessa.

Art. 22 – Durata dell’associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 23 – Scioglimento dell’associazione

L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea appositamente convocata, in sede straordinaria, dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente.

Art. 25 – Avanzi di gestione

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26 – Norme residuali

Il presente statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.